Accade di frequente che quando si acquista una casa esista sull’immobile l’ipoteca di una banca per un mutuo non ancora estinto. In questi casi il nuovo acquirente ha due alternative: richiedere l’estinzione del mutuo così da poter acquistare un immobile privo di ipoteche, oppure richiedere al venditore di subentrare al suo posto nel pagamento del debito contratto con la banca, accollandosi il mutuo.
L’accollo del mutuo prevede che l’acquirente corrisponda il prezzo pattuito in parte in denaro e in parte impegnandosi al pagamento delle rate del mutuo rimanenti.
Quando si verifica l’accollo di un mutuo ipotecario la banca gode del diritto di espropriare e rimettere in vendita l’immobile (diritto di ipoteca), facoltà che fa da garanzia a possibili insolvenze da parte del mutuatario. Tuttavia questo non è un ostacolo per l’accollo del mutuo, dato che un secondo acquirente può comunque acquistare la casa ipotecata, subentrando al proprietario che aveva acceso il mutuo e che, a sua volta, diventa il venditore.
L’intestatario originale del mutuo è detto “accollato”, mentre il soggetto subentrante viene chiamato “accollante”. L’accollo di un mutuo può essere sia cumulativo che liberatorio. In caso di accollo cumulativo, se l’accollante risulta insolvente, spetta all’accollato farsi carico delle rate da pagare. Con l’accollo liberatorio invece non esistono vincoli per il precedente proprietario della casa né verso la banca che verso l’accollante.
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