L’assicurazione contro la disoccupazione si attua nel momento in cui un soggetto perde il lavoro, in sui le ore di lavoro sono sottoposte a riduzione e nei casi dove le condizioni meteorologiche non consentono il naturale svolgimento delle attività lavorative. I lavoratori che si trovano in una di queste condizioni hanno, inoltre, diritto a un sussidio.
Le persone che hanno diritto a godere di un’assicurazione, nel caso di perdita del lavoro, sono i lavoratori dipendenti con un contratto regolare. Coloro che si occupano di un’attività lucrativa svolta come liberi professionisti non possono stipulare un’assicurazione. Anche i lavoratori che si trovano in Svizzera hanno diritto a tale assicurazione e ad un risarcimento proporzionale al disagio subito.
La legge federale del 6 ottobre 2000 prevede un’assicurazione in questi casi: perdita del lavoro, riduzione orario, intemperie e insolvenza del datore di lavoro. La legge, salvo modifiche, tutela qualsiasi soggetto si trovi in una di queste situazioni che aggrava il problema della disoccupazione e, quindi, si pone come obiettivo limitarla e attuare un piano di reintegrazione rapida e duratura nel mondo del lavoro.
La nuova indennità di disoccupazione rientra nella riforma Fornero e sostituisce il sistema precedente basato sulla mobilità, sull’indennità non agricola ordinaria, sull’indennità che molti soggetti possono richiedere con i requisiti ridotti e, infine, sull’indennità rivolta alla categoria edile. Se prima gli statuti erano 4, con questa riforma si è giunti ad un’ istituzione universale.
Il requisito comune a tutti i lavoratori è essere disoccupati. La nuova assicurazione contro la disoccupazione continua a rivolgersi ai lavoratori privati e pubblici e include, in aggiunta, gli artisti e gli apprendisti che rientrano nella categoria “dipendenti”.
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