Quando una banca accorda una linea di credito predispone ogni tutela contrattuale per tornare in possesso dei capitali concessi. Ma non ci sono molti strumenti per difendersi dall’eventualità di fallimento dei clienti.
Le procedure che portano al fallimento sono molto complesse, ma prevedono l’applicazione della cosiddetta “revocatoria fallimentare”. Si tratta della possibilità del curatore fallimentare di richiedere immobili venduti e pagamenti già compiuti.
Il fallimento prevale anche su un’ipoteca iscritta di recente, esclusa l’eventualità in cui riguardi un credito fondiario. In questo caso il creditore risulta in possesso di un particolare privilegio, denominato “consolidamento abbreviato dell’ipoteca”.
In base a quanto stabilito dall’articolo 39 del Testo Unico Bancario: “Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento“.
Alla luce di questo passaggio è chiaro quindi quale sarà il comportamento delle banche a fronte di proprietari fallibili: andranno a rilasciare somme del mutuo solo dieci giorni dopo l’iscrizione ipotecaria.
Grazie a questa scelta, potranno disporre di maggiori garanzie in termini di consolidamento, ovvero la solidità dell’ipoteca anche nel caso di un complesso caso di fallimento. Anche per questa ragione vi invitiamo a consultare con grande attenzione ogni passaggio contrattuale, e di confrontare il maggior numero di preventivi.
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