Mutui con ammortamento alla francese: anche Il Tribunale di Milano si pronuncia. Il Tribunale di Milano ha affrontato, con la sentenza del 30 ottobre 2013, la questione della legittimità del cosiddetto piano di ammortamento alla francese.
Il caso riguarda due contratti di mutuo nei quali la pattuizione del tasso di interesse pare abbia violato gli art. 1346 – 1418 – 1419 c.c.. Tale pattuizione sarebbe quindi risultata incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali; violando gli articoli 1283 e 1284 c.c. , la norma dell’ articolo 1322 c.c. e l’articolo 9, comma 3, della Legge n. 192 del 1998 che vieta l’abuso di dipendenza economica.
La parte offesa ha dunque chiesto al Tribunale di annullare la clausola secondo la quale erano stati pattuiti gli interessi, di determinare il corretto piano di interesse applicabile e ovviamente di condannare l’istituto di credito a restituirgli le somme non dovute, delle quali il suddetto istituto si è indebitamente appropriato.
Il Tribunale di Milano ha richiesto una perizia tecnica della quale ha poi pienamente condiviso le conclusioni. Il perito nominato ha esaminato i contratti contestati. In questi contratti si faceva riferimento a tre diverse modalità di determinazione del tasso di interesse relative il periodo di ammortamento del debito.
Si evince chiaramente dalla sentenza che nel contratto era effettivamente stabilito che il tasso del 3,4% applicato ne periodo di preammortamento, sarebbe stato preso come base per il calcolo delle rate di rimborso del capitale, nel caso in cui il periodo di effettivo ammortamento fosse iniziato prima dello scadere del primo triennio ed anche nel successivo triennio in caso di prosecuzione a tasso variabile.
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