Durante il mese di dicembre 2013 è entrato in vigore l’articolo 12, comma 4, del Dl 145/2013 che riguarda i contratti di finanziamento bancario che interessano il medio-lungo periodo con imposta sostitutiva applicabile esclusivamente su opzione della banca. Una notizia che ha un impatto diretto sulla questione mutuo chirografario imposta sostitutiva.
I contratti di finanziamento con una durata superiore a 18 mesi, ricordiamo ai nostri lettori, prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva corrispondente allo 0,25 per cento, relativamente all’importo erogato. Questa va a sostituire le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Essendo opzionale, l’imposta sostitutiva può non essere pagata in tutte quelle circostanze in cui la tassazione ordinaria risulterebbe di importo inferiore. Ci stiamo riferimento a formule di accesso al credito che non sono supportate da garanzie onerose, ovvero:
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