Mutuo chirografario imposta sostitutiva

Mutuo chirografario imposta sostitutiva: quali sono i riferimenti normativi?

Durante il mese di dicembre 2013 è entrato in vigore l’articolo 12, comma 4, del Dl 145/2013 che riguarda i contratti di finanziamento bancario che interessano il medio-lungo periodo con imposta sostitutiva applicabile esclusivamente su opzione della banca. Una notizia che ha un impatto diretto sulla questione mutuo chirografario imposta sostitutiva.

I contratti di finanziamento con una durata superiore a 18 mesi, ricordiamo ai nostri lettori, prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva corrispondente allo 0,25 per cento, relativamente all’importo erogato. Questa va a sostituire le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

Mutuo chirografario imposta sostitutiva: cosa cambia? Quanto si paga?

Essendo opzionale, l’imposta sostitutiva può non essere pagata in tutte quelle circostanze in cui la tassazione ordinaria risulterebbe di importo inferiore. Ci stiamo riferimento a formule di accesso al credito che non sono supportate da garanzie onerose, ovvero:

  • finanziamenti chirografari: con la non applicazione dell’imposta sostitutiva, questi contratti sono soggetti a imposta di registro, ovvero 200 euro, e a imposta di bollo;
  • finanziamenti che implicano garanzie fornite dal debitore: in mancanza dell’imposta sostitutiva avremo l’imposta di bollo e l’imposta di registro (sempre 200 euro);
  • finanziamenti con pegno su azioni e su quote di Srl: qualora non si applichi l’imposta sostitutiva, è prevista l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% sul valore nominale delle partecipazioni fornite in garanzia e quindi un’imposta inferiore allo 0,25% sul capitale erogato dalla banca.
Mutuo chirografario imposta sostitutiva

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