Capita spesso che a causa di perdita di lavoro o per una situazione economica instabile si abbia necessità di richiedere la sospensione del mutuo per evitare ritardi e insoluti nel versamento delle rate del piano di ammortamento, così da evitare anche una possibile segnalazione negativa presso la Centrale Rischi.
Dallo scorso 2015 è stato affiancato un nuovo strumento al vecchio Fondo di solidarietà prima casa gestito da Consap e in vigore dal 2013, un nuovo strumento in grado di congelare le rate del mutuo per un periodo di tempo limitato.
Introdotta con la scorsa Legge di Stabilità 2015 la nuova moratoria è nata grazia all’accordo raggiunto tra l’Associazione bancaria italiana e alcune associazioni dei consumatori.
Il Fondo di solidarietà permette di richiedere la sospensione del mutuo, Fondo finanziato con 20 milioni di euro per il 2015 che ha permesso a tutti i richiedenti di sospendere il versamento delle rate del piano di ammortamento fino a un massimo di 18 mesi, beneficio disponibile ancora ad oggi.
Beneficio che è accessibile solo se dopo la stipula del contratto di mutuo o nei tre anni precedenti alla richiesta si sia verificato uno degli eventi in elenco ovvero:
Le agevolazioni sono previste per tutti gli immobili adibiti a prima casa che non possono essere catalogati come beni di lusso, mutuo che non potrà essere superiore a 250 mila euro.
Potranno accedere al beneficio per riuscire ad ottenere la sospensione del mutuo anche coloro che hanno già usufruito di agevolazioni analoghe, ma solo se la durata complessiva della sospensione del mutuo non risulti superiore a 18 mesi.
L’accesso al Fondo Solidarietà risulta vietato a chi al momento della presentazione della domanda risulta in ritardo nei pagamenti del proprio piano di ammortamento per più di 9 giorni consecutivi, o quando è già stata avviata da terzi una procedura esecutiva.
La richiesta di sospensione delle rate del proprio mutuo dovrà essere presentata alla propria banca, con allegato il documento d’identità, l’attestazione Isee rilasciata da un Caf, la lettera di licenziamento o la copia del contratto con le motivazioni dell’interruzione lavorativa, o in caso di grave handicap la certificazione d’invalidità rilasciata dalla commissione Asl territoriale.
Dal 2015 è stata introdotta la nuova moratoria, ovvero uno strumento che permette di sospendere il versamento della sola quota del capitale della rata, continuando comunque a versare gli interessi per un massimo di 12 mesi su tutti i mutui ipotecari della prima casa.
Al termine di tale sospensione sarà possibile ritornare a versare la rata per intero con un aumento del periodo di rimborso, agevolazione che risulta disponibile fino al 2017.
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