Mutuo ipotecario definizione e caratteristiche

Mutuo ipotecario definizione e differenze rispetto alle altre categorie di mutuo

Cos’è il mutuo ipotecario? Qual è la sua definizione forma? E gli aspetti rilevanti per il cliente? Cominciamo la nostra analisi con la definizione stessa di mutuo fornita dall’articolo 1.813 del codice civile: “il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità”.

Contratto di mutuo ipotecario definizione

Il mutuo è quindi un contratto di prestito che prevede il trasferimento di una certa somma di denaro da un ente erogatore, di solito corrispondente a una banca, a un destinatario, il mutuatario, che si fa carico della restituzione della somma aumentata dagli interessi. Una delle principali ragioni che conduce alla richiesta di un prestito è l’acquisto dell’abitazione principale.

E veniamo quindi alla definizione di mutuo ipotecario. Come lascia suggerire il nome stesso, il mutuo ipotecario è una linea di credito garantita da un’ipoteca su un immobile. La banca, quando è accordato il mutuo, prevede delle garanzie che rappresentino una tutela nell’eventualità di insolvenza, ovvero qualora si determini il mancato pagamento delle rate, da parte del debitore.

Il mutuo ipotecario prevede una durata solitamente superiore a 5 anni. È sottoscritto in presenza di un notaio, che provvede alla registrazione del contratto presso gli uffici competenti per l’iscrizione all’ipoteca con durata legale di 20 anni. Il creditore ottiene così il diritto di rivalsa sul bene oggetto dell’ipoteca.

Mutuo ipotecario definizione: cos’è l’ipoteca?

Questo ci porta all’interrogativo successivo: cos’è l’ipoteca? L’ipoteca rappresenta un diritto di garanzia. In modo particolare fornisce al creditore l’opportunità di procedere con l’espropriazione del bene ipotecato e con la sua vendita forzata.

Non si tratta però di un processo così immediato e diretto. Nel caso di insolvenza del debitore, il creditore può richiedere alla magistratura l’avvio della procedura di vendita forzata del bene, così da rientrare in possesso di quanto gli spetta. L’ente erogatore, in ogni caso, non potrà mai diventare proprietario del bene in compensazione del credito.

L’ipoteca rispetta il diritto di sequela, ciò significa che l’ipoteca rimane legata al bene cui fa riferimento anche se questo cambia proprietario. La registrazione delle iscrizione ipotecarie inerenti agli immobili è curata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari che interessa il territorio in cui è collocato l’immobile.

Una volta trascorsi 20 anni, il mutuo, qualora non sia estinto, può essere rinnovato. Se invece il mutuo è estinto, si può richiedere la cancellazione dell’ipoteca. L’ipoteca deve risultare iscritta su un bene immobiliare che può essere di proprietà:

  • del mutuatario, quando si tratta, ad esempio, di un mutuo per ristrutturazione o per liquidità;
  • dell’alienante, quando, ad esempio, l’immobile è in compravendita;
  • di un terzo soggetto denominato “terzo datore di ipoteca”.

I mutui ipotecari sono solo una delle categorie di mutuo disponibili per l’utente, passiamo in rassegna le principali differenze rispetto ai mutui chirografari e fondiari. I mutui chirografari sono dei finanziamenti di modesta entità, di solito non superiori ai 30mila euro, mentre la durata si attesta intorno ai 5-6 anni.

Questa tipologia di mutui, a dispetto di quelli ipotecari, non sono garantiti da un’ipoteca, ma esclusivamente dalla sottoscrizione del contratto. La loro erogazione interessa la soddisfazione di necessità individuali, spesso infatti assumono la forma di prestiti personali, l’acquisto di beni funzionali a un’impresa, per opere di ristrutturazione eccetera.

L’ultima categoria di mutui è costituita dai mutui fondiari. Le loro caratteristiche fondamentali sono tre:

1) disporre di una una durata superiore ai 18 mesi;

2) il rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia (LTV) non deve risultare superiore all’ 80% (norma deliberata dal CICR, il 22 aprile 1995)

3) il credito deve essere garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado sull’immobile.