La possibilità di trasferire il mutuo da un istituto di credito all’altro, modificando le condizioni di finanziamento senza spese di perizia od oneri d’istruttoria, è tecnicamente definita come surroga. La portabilità dei mutui decreto Bersani risponde ovviamente a regole precise. Vediamo quali sono.
Quali sono le principali regole relative a portabilità dei mutui decreto Bersani? Ricordiamo in primo luogo la mancanza di spese accessorie e di perizia, particolarità che rende la surroga un’alternativa molto vantaggiosa e veloce (al richiedente viene data una risposta sia positiva sia negativa entro 20 giorni dall’istanza).
La portabilità dei mutui decreto Bersani, disponibile sul mercato immobiliare italiano dal 2007, prevede la possibilità di scegliere tra due diverse tipologie di contratto: la surroga bilaterale o la surroga trilaterale (ricordiamo che la surroga può essere concessa per un importo uguale al debito residuo).
Iniziamo a parlare delle due diverse tipologie di contratto analizzando le caratteristiche della surroga bilaterale. Questo contratto prevede l’intervento della nuova banca, definita tecnicamente come ‘banca surrogante’ e del soggetto debitore, ossia il mutuatario.
La surroga bilaterale è l’alternativa più rapida e prevede la stipula iniziale di un contratto di mutuo per surrogazione e, successivamente, di un atto unilaterale di quietanza.
Continuiamo a parlare di portabilità dei mutui decreto Bersani specificando come funziona la surroga trilaterale. Questo contratto prevede l’intervento della banca dove è stato originariamente acceso il mutuo, nota tecnicamente come ‘banca surrogata’, dell’istituto di credito surrogante e del mutuatario.
Il risultato di questa interazione è un atto notarile unico, contenente i dettagli del nuovo contratto di mutuo, con tutte le indicazioni degli accordi tra il mutuatario e la banca surrogante.
Discutere di portabilità dei mutui decreto Bersani significa fare cenno anche alle alternative alla surrogazione. I mutuatari che hanno intenzione di modificare le condizioni di finanziamento hanno altre due possibilità. La prima è la sostituzione, che prevede il rifinanziamento di un altro mutuo e la possibilità di ridefinire ex novo le condizioni di finanziamento (il contro di questa opzione è il fatto di dover pagare le spese di perizia e gli oneri d’istruttoria).
La seconda opzione a disposizione di chi vuole un mutuo con condizioni più vantaggiose è la rinegoziazione, fattispecie introdotta sul mercato immobiliare italiano nel 2008 e che non prevede il cambio di istituto di credito.
La rinegoziazione è vantaggiosa anche per la banca, che evita di perdere clienti di fiducia e, nel caso di mutuatari con problemi economici (mancato pagamento di 1/2 rate), ha la possibilità di sbloccare il processo e di evitare l’esecuzione dell’ipoteca, che richiede anche 24 mesi e l’impossibilità da parte della banca di incassare la somma dovuta dal mutuatario.
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