Chi ha sottoscritto un mutuo dispone dell’opportunità di procedere con l’estinzione anticipata. Questa può risultare totale o parziale ed è assicurata dal Testo Unico Bancario – Art. 40 comma 1. Alcuni istituti di credito possono definire dei limiti temporali da rispettare prima di procedere con l’estinzione anticipata.
È tuttavia un vincolo piuttosto discutibile, perché risulta in contrasto con la normativa vigente. Vi sono inoltre delle eventualità in cui il rimborso anticipato è soggetto al pagamento di una “penale di estinzione”, ovvero di una commissione di spesa che il richiedente deve sostenere.
Qualora si scelga l’estinzione parziale, il capitale versato in anticipo sarà dedotto dal debito residuo del mutuo. L’ente erogatore non potrà quindi accampare alcun interesse su quella quota. La banca non potrà perciò richiedere più alcun interesse su quella quota, per tutta la durata rimanente del mutuo.
Ciò avrà un effetto diretto sull’entità della rata, risulterà tanto più importante tanto maggiore sarà la frazione di debito estinto. Vi sono contratti di mutuo che consentono di conservare la medesima rata a fronte della riduzione della durata residua del rimborso.
L’estinzione totale è uguale alla chiusura completa del mutuo. La somma da sostenere corrisponde all’entità del capitale residuo al momento della scadenza dell’ultima rata pagata. A questo importo dovremo aggiungere la penale di estinzione ed il costo amministrativo dei conteggi di estinzione.
0 comments